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Bonus pubblicità: parte la corsa agli incentivi fiscali per imprese e professionisti

Domanda dal 1° al 31 ottobre

Il decreto sport e cultura, convertito in legge, ha reso permanente il bonus pubblicità, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
La domanda per il 2019 va presentata dal 1° al 31 ottobre relativamente alle spese sostenute per pubblicizzare il brand su giornali e riviste, oltre che sui media locali. Per ottenere i benefici occorre, però, effettuare alcune importanti valutazioni. In primo luogo, essendo l’agevolazione concessa in base al regime “de minimis”, occorre verificare di non aver superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

Le imprese che vogliono promuovere il proprio brand a livello nazionale, possono contare in modo strutturale sugli incentivi previsti dal bonus pubblicità. L’opportunità arriva grazie alla conversione in legge del decreto legge su cultura e sport.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019 è stato infatti pubblicato il D.L. n. 59/2019, coordinato con la legge di conversione n. 81/2019 , che si occupa dell’incentivo all’interno dell’articolo 3 bis.
Il provvedimento dispone che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 sia concesso ai medesimi soggetti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Rispetto al passato, è stata eliminata la possibilità per le PMI di ottenere una maggiorazione fino al 90%; tuttavia, tale maggior beneficio è sempre rimasto sulla carta, poiché avrebbe necessitato comunque di un’autorizzazione in sede europea che non è mai intervenuta.
Dal 2019 alla copertura degli oneri provvederà il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Questo potrà destinare risorse nel limite complessivo determinato annualmente con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra i vari interventi di rispettiva competenza.

Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre.

Chi può accedere all’incentivo
Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Spese pubblicitarie finanziabili
Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.

I soggetti attuatori dell’intervento devono essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità. A titolo di esempio, sono escluse le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.

Un aspetto da valutare con attenzione è l’esclusione dalla concessione del credito di imposta dei soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili.
Purtroppo, se un’impresa nel corso del 2018 non ha effettuato spese ammissibili, non potrà accedere al beneficio per il 2019, decade il concetto di spesa incrementale. Ne consegue che sono esclusi dall’incentivo i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno, questi soggetti, ovviamente, non possono avere un anno precedente con spese effettuate.
Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, devono essere considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Per individuare la competenza delle spese, l’impresa deve tener presente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dal TUIR, secondo il principio di competenza. Pertanto per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, vale il principio secondo cui le prestazioni di servizi si considerano conseguite e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”, senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento, unica alternativa lo stato di avanzamento lavori che, se formalizzato, può portare a conteggi diversi.
La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Domande per il 2019
Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta potranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. Nel 2018 è stata concessa una percentuale del 40% circa, anziché del 75%.
Nessun documento dovrà essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente dovrà però conservare, per i controlli successivi, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”, pertanto alcune imprese rischiano di essere tagliate fuori se hanno già utilizzato il plafond di 200 mila euro nel triennio.

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