TRA LE NOVITA’ IL PATENTINO PER I SEDICENNI, SEMPLIFICAZIONI PER I GRANDI YACHT, SOSTEGNO ALLA NAUTICA SOCIALE E RIMODULAZIONI DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del Codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni.
“Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 Ministri e ha visto in prima fila l‘Associaizone nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, dichiara Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica.
“Le novità riguardano tanto la piccola nautica quanto i superyacht, intervenendo su iscrizione, ormeggi, dotazioni di sicurezza e introduce l’attesissimo patentino nautico che consente l’avvicinamento al mare per i sedicenni”, aggiunge Roberto Neglia, Responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica e capo delegazione al tavolo tecnico con il MIT.
GRANDE NAUTICA
Iscrizione. Per favorire l’iscrizione, anche di unità estere, si dispone l’applicazione anche alle navi da diporto delle semplificazioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. La dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita sono considerati quali titolo di proprietà per la trascrizione nel Registro telematico anche per le navi e i Superyacht iscritti al Registro internazionale italiano.
Superyacht iscritti al Registro internazionale italiano. L’iscrizione può essere chiesta anche dall’’utilizzatore in leasing, è sufficiente il titolo di proprietà o l’estratto del Registro navi in Costruzione ol’attestazione dell’avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio. Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione, invece dell’atto di nazionalità e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di sei mesi.
Previsto un unico libro di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione; possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio; semplificato l’imbarco e lo sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia.
Il regolamento di sicurezza dei Superyacht sarà modificato con decreto Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.
Italian Passenger Yacht Code
Viene istituito lo speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenzealle convenzioni internazionali.
Costruzione e refitting
La nave da diporto è dispensata dalla prova di stabilità, qualora ricorrano condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestata da un organismo tecnico autorizzato.
È prevista l’applicazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, sia in fase di progettazione, sia in fase di costruzione della nave.
In caso di lavori di trasformazione di unità extra UE presso cantieri italiani, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell’unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Nomina armatore. La Dichiarazione o la Revoca di armatore può essere fatta con processo verbale non solo innanzi alla Capitaneria di porto ma anche ad uno Sportello telematico del diportista.
DIPORTISTI, PICCOLA E MEDIA NAUTICA
Natanti da diporto. Al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.
Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Ai fini della sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica anche in lingua inglese.

