Sono passati 75 anni dal 1° gennaio 1948, giorno in cui la Costituzione italiana è entrata in vigore, diventando la legge fondamentale per tutti gli italiani. Una “bussola”, come ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, che continua a guidare la nostra democrazia e a garantirne il funzionamento.
Italplanet non poteva mancare di dare attenzione a questa ricorrenza, perché nella sua mission editoriale c’è il focus sulla costituency del Paese sul versante delle imprese e dell’economia. Ecco perché iniziamo un percorso editoriale con uno Speciale legato ai contenuti espressi dall’art 41 della Costituzione Italiana che è il vero e proprio pilastro delle libertà di fare impresa alla base della nostra società civile.
Questo percorso si avvarrà di riflessioni di autorevoli esponenti del mondo accademico, del lavoro e dell’impresa che contribuiranno alla redazione di un “libro bianco” dal quale sia possibile rilevare, attraverso un confronto a più voci, le diverse dimensioni economiche e sociali in cui si declina l’iniziativa economico-imprenditoriale insieme alla valorizzazione della dignità della persona.
Cosa dice e cosa significa l’art. 41 sulla libertà d’impresa e sull’iniziativa economica privata. Con un occhio nuovo alla tutela dell’ambiente e della salute.
L’articolo 41 Cost. riconosce quindi la libertà di iniziativa economica privata e allo stesso tempo ne definisce gli ambiti.
La libertà di cui al primo comma garantisce ad ogni cittadino il diritto di avviare una iniziativa economica e di organizzarla a proprio piacimento con mezzi e risorse a disposizione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e, in particolare, rispettando i criteri indicati dal secondo comma. In particolare, l’attività economica privata non deve essere svolta in contrasto con l’utilità sociale e deve rispettare la libertà e la dignità degli individui, a cominciare dai lavoratori coinvolti in tale attività ed ai consumatori destinatari dei prodotti o servizi.
Inoltre, tale attività non deve arrecare danno alla salute e alla sicurezza della collettività.
I riferimenti alla salute e all’ambiente contenuti negli ultimi due commi sono il frutto di una modifica del testo costituzionale approvato di recente, nel mese di febbraio 2022, contestuale alle modifiche apportate all’art. 9 Cost., in tema di tutela ambientale e degli animali
La difesa dell’ambiente diventa, in tal modo, un principio costituzionale, destinato ad orientare in modo ancora più pregnante l’azione degli organi politici dello Stato e dei vari enti pubblici territoriali, nell’ottica di una transizione ecologica che miri a garantire uno sviluppo sostenibile.
Il terzo comma dell’articolo 41 Costituzione rispecchia l’idea iniziale di creare un tipo di economia ccordinata, pubblica e privata, che prevedesse un intervento importante dello Stato nell’ambito della produzione e fornitura di servizi.
La fase delle aziende pubbliche o a forte partecipazione statale (si pensi all’IRI) si concluse negli anni ’90, quando, anche a causa della spinta europea che osteggiava l’intervento pubblico nell’economia, ha avuto inizio il fenomeno della privatizzazione.
Da quel momento, il ruolo dello Stato è radicalmente cambiato ed oggi non è più quello di operatore economico ma di regolatore della concorrenza nei diversi settori economici, a salvaguardia della libertà di iniziativa e di accesso al mercato da parte di ciascun operatore privato e a tutela dei consumatori sotto i più vari aspetti, dai prezzi e dalle tariffe fino alla continuità dei servizi e alla sicurezza e conformità dei prodotti.

