sabato, Aprile 20, 2024
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Il contratto di distribuzione e franchising in Iran

di Morvarid Mahmoodabadi
DA WWW.EXPORTIAMO.IT

La legge civile iraniana riconosce la libertà delle parti di stipulare contratti innominati, di scegliere la forma contrattuale preferita e di stabilire specifiche disposizioni contrattuali.

Tuttavia, esistono delle limitazioni a tali libertà che sono imposte da regole, ordine pubblico e moralità pubblica. Ad esempio, l’articolo 968 del codice civile iraniano prevede irrevocabilmente che la legge che disciplina i contratti debba essere lex loci contractus ovvero la legge del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Le parti non possono scegliere liberamente un’altra legge per regolare il contratto a meno esse non siano entrambe straniere.

In ogni caso anche quando si consente la scelta vi sarà sempre un tribunale iraniano a garantire l’applicazione delle leggi iraniane associate con l’ordine pubblico (a prescindere dalla legge scelta dalle parti).

Le forme contrattuali (commerciali) maggiormente utilizzate in Iran sono quattro: contratto di agenzia, contratto di distribuzione, franchising e contratti di licenza. Oggi descriveremo brevemente due di esse ovvero il contratto di distribuzione e il contratto di franchising.

IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE. L’ordinamento iraniano non prevede una disciplina specifica per il contratto di distribuzione ma esso è disciplinato dalle norme generali dei contratti.

Un contratto di distribuzione è in realtà una sorta di contratto di vendita/acquisto per la rivendita, per cui una parte (il fornitore) si impegna a fornire all’altra parte (il distributore) un certo quantitativo di merce, su base continuativa.

Il distributore inoltre può anche decidere di acquistare uno stock di prodotti e di venderli sotto proprio nome e per proprio conto.

Ricordiamo che la Repubblica Islamica dell’Iran non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e che il contratto di distribuzione non è disciplinato in modo specifico nel diritto locale.

Le parti sono sostanzialmente libere di determinare il contenuto del contratto stesso a patto di non violare le disposizioni di legge imperative. Da segnalare, però, è che se i beni distribuiti in Iran necessitano di ulteriori servizi post-vendita, allora il distributore dovrà obbligatoriamente essere registrato presso il registro delle imprese locali.

FRANCHISING. Non esiste una legge specifica sui contratti di franchising in Iran. Alcuni di questi contratti rientrano nel quadro del diritto civile e del codice commerciale, essendo disciplinati dalle regole generali dei contratti.

Il rapporto tra le parti nel contratto di franchising è regolato dalle condizioni stesse contentute nel contratto, oltre che dalle disposizioni del codice del commercio iraniano del 1932 e dai principi generali dettati dal codice civile iraniano.

La legge iraniana ammette che il contratto tra una parte iraniana ed un partner estero può essere sottoposto ad una legge straniera a condizione che l’accordo sia perfezionato fuori dal territorio della Repubblica islamica dell’Iran.

Le imprese che vogliono accedere al mercato locale devono quindi innanzitutto tutelare i propri marchi e segni distintivi tramite registrazione che deve essere effettuata secondo specifiche normative.

La normativa iraniana prevede infine il riconoscimento della protezione esclusiva in favore di marchi, modelli, disegni e brevetti per tutte le innovazioni a livello industriale che siano opportunamente registrate in Iran.

 
The Distribution and Franchising Agreement in Iran
Iranian civil law recognizes the freedom of the concerned parties to enter into unnamed contracts to choose their preferred form of agreement and establish specific contractual provisions.

However, there are limitations on these freedoms, such as those imposed by rules, public order and public morality. For example, Article 968 of the Iranian Civil Code irrevocably provides that the law governing contracts is to be the lex loci contractus, namely, the law of the place where the contract was entered into.

As a result, the parties cannot freely choose another law to govern their contract unless they are both foreign.

In any case, even when it is the parties that choose, an Iranian court must ensure the application of Iranian laws associated with public policies (regardless of the law chosen by the parties). The contractual (commercial) arrangements most used in Iran are: agency agreement, distribution agreement, franchise and license agreements. Today, we will briefly describe two of them, namely the distribution and franchise agreements.

THE DISTRIBUTION AGREEMENT. The Iranian legal system does not provide a specific framework for distribution contracts, which are governed by the general rules of contracts.

A distribution contract is actually a sort of sales/purchase contract for resale, whereby one party (the supplier) agrees to provide the other party (the distributor) a certain quantity of goods on an ongoing basis.

The distributor can also choose to buy a stock of products and sell them under their own name and on their own account.

As a reminder, the Islamic Republic did not sign the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, and a distribution contract is not regulated specifically by local laws.

The parties are in principle free to determine the content of the contract provided that the latter does not violate the mandatory provisions of the law. Of note, however, is that if goods distributed in Iran require further post-sale services, then the distributor must compulsorily be registered with the Register of Local Businesses.

FRANCHISING. There is no specific law on franchising contracts in Iran. Some of these contracts fall under the Civil and Commercial Code law, being governed by the general rules of contracts.

The relationship between the parties in the franchise agreement is governed by the contract conditions, as well as by the provisions of the Commercial Code of Iran of 1932 and by the general principles of the Iranian Civil Code.

Iranian law permits that a contract between an Iranian party and a foreign party be subject to foreign law, provided that the agreement is completed outside the territory of the Islamic Republic.

Businesses that want to access the local market must therefore first of all protect their brands and trademarks through registration, which must be carried out in accordance with specific regulations.

Finally, Iranian legislation provides for the recognition of exclusive protection in favor of brands, models, designs and patents of all innovations at the industrial level that are properly registered in Iran.

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