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UE approva un aiuto di 73 milioni di € da parte dell’Italia per compensare Alitalia per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus

La Commissione europea ritiene che l’importo di 73,02 milioni di € erogato dall’Italia a favore di Alitalia sia conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su 19 rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020.
Alitalia è una grande compagnia aerea di rete che opera in Italia. Con una flotta di oltre 95 aerei, nel 2019 la compagnia ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazionali. 
Le restrizioni in vigore sia in Italia che in altri paesi di destinazione al fine di limitare la diffusione del coronavirus hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia, in particolare per quanto riguarda i voli internazionali e intercontinentali. Di conseguenza, Alitalia ha subito notevoli perdite di esercizio almeno fino al 31 ottobre 2020.
L’Italia ha notificato alla Commissione un’ulteriore misura di aiuto destinata a indennizzare Alitalia per gli ulteriori danni subiti su 19 rotte specifiche dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 a causa delle misure di emergenza necessarie per limitare la diffusione del virus. Il sostegno sarà erogato in forma di sovvenzione diretta di 73,02 milioni di €, che corrisponde alla stima dei danni subiti direttamente dalla compagnia aerea in tale periodo, secondo un’analisi rotta per rotta delle 19 rotte ammissibili. Ciò fa seguito alla decisione della Commissione del 4 settembre 2020 di approvare la misura italiana per risarcire Alitalia per i danni subiti dal 1º marzo 2020 al 15 giugno 2020 dovuti alle restrizioni governative e alle misure di contenimento adottate dall’Italia e da altri paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.
La Commissione ritiene che la misura adottata dall’Italia compenserà Alitalia per i danni subiti direttamente riconducibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle 19 rotte dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all’evento eccezionale. Ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l’analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall’Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte.
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall’Italia per la compensazione dei danni è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Contesto
Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sui 900 milioni di € di prestiti che l’Italia aveva concesso ad Alitalia nel 2017.  Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale distinto per un ulteriore prestito di 400 milioni d € concessi dall’Italia nel 2019. Entrambe le indagini sono in corso.
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.
Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell’epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
A tale riguardo, ad esempio:

gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di coronavirus. Lo prevede l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), del TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) Sostegno mirato per i costi fissi non coperti delle imprese.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di giugno 2021. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione, la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine del settembre 2021, poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59188 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenzadella Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato State Aid Weekly e-News.
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili  qui.

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